domenica 2 agosto 2009

CONFLITTO DI INTERESSI, LA PROPOSTA DI FURIO COLOMBO


Le leggi “ad personam”, di cui è stata costellata la legislatura precedente, sono il capolavoro del conflitto di interessi, nel senso di manifestazione perfetta del danno nei confronti di un paese, delle sue leggi, dei suoi cittadini. Dimostrano che un potente titolare di conflitto di interessi tende a usare la condizione anomala esattamente nel senso per il quale tale condizione deve essere preventivamente proibita; ovvero, per il suo esclusivo, privato, personale interesse. E poiché, come si è visto e constatato di recente in Italia, è in grado di farlo usando l’obbedienza compatta di una maggioranza, si ha la dimostrazione che il conflitto di interessi – quando esiste in dimensioni abbastanza grandi – è in grado di rompere il patto fra lo stato e i cittadini, di relegare in posizione irrilevante il dettato della Costituzione e di usare un vasto consenso, creato dall’uso spregiudicato del conflitto di interessi, per favorire e sviluppare tutti i modi – che sono in sé l’opposto dell’interesse pubblico – in cui quel conflitto si può esprimere. Ciò dimostra quanto sia arduo e irrealistico immaginare che una Autorità garante – che è parte delle istituzioni umiliate e vilipese dal conflitto – possa smantellare le difese di un potere pubblico-privato ormai insediato, mentre quel potere è già in grado di intimidire, disinformare e creare gogna per i propri avversari.
Questa proposta di legge indica dunque una definizione chiara, un intervento preventivo, e le norme che rendono impossibile l’instaurarsi di una condizione di conflitto in atto, nella persuasione – già provata da recente esperienza – che un conflitto in atto tende ad allargarsi e, con i frutti di convenienza illegale che ne ricava, è in grado di rendere vana ogni contestazione alla grave situazione di illegalità che il conflitto stesso produce.L’impegno di questa proposta infatti non conta sul deterrente di multe sempre inefficaci, per quanto severe, verso le grandi ricchezze. Si propone invece di rendere impossibile l’instaurarsi, presso qualsiasi carica di governo, di una situazione di conflitto di interessi che è la peggiore infezione nella vita pubblica e nella moralità di una comunità e di un paese.
Art. 1 – Agli effetti della presente legge sono titolari delle cariche di governo il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari di governo, i presidenti delle regioni ordinarie e delle regioni a statuto speciale.
Art. 2 – Agli effetti della presente legge sono incompatibili con cariche di governo i titolari di attività imprenditoriali, finanziarie, industriali o commerciali di qualunque impresa che abbia, rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, nonché di qualunque tipo di impresa che dipenda, per il suo funzionamento, da autorizzazione o sorveglianza o approvazione o controllo di organi dello Stato.Sono incompatibili i titolari, i maggiori azionisti e amministratori di imprese attive a qualsiasi titolo nel settore delle informazioni, comunicazioni, telefonia e informatica, con qualsiasi mezzo e forma di diffusione. Sono inoltre incompatibili i titolari di responsabilità, proprietà e controllo diretto e indiretto di qualsiasi fondo, impresa, attività finanziaria, industriale, distributiva, bancaria, immobiliare, con un valore superiore ai 10 milioni di euro, in qualsiasi parte del mondo siano dislocate.
Art. 3 – L’incompatibilità di cui agli articoli 1 e 2 è in atto dal momento della elezione della persona titolare di imprese e interessi elencati in questa legge e rende impossibile l’inclusione di tale titolare in qualsiasi lista di governo. Una volta accertate le condizioni di incompatibilità indicate in questa legge, l’esclusione è automatica e non è previsto alcun ricorso, salvo che alla magistratura ordinaria.
Art. 4 – Il titolare di un conflitto di interessi indicato in questa legge può porre fine al conflitto: -attraverso la vendita e la collocazione del capitale ricavato in un fondo cieco;- attraverso le dimissioni e la separazione dall’impresa o dall’attività in questione in caso di attività manageriale con l’impegno a non riassumere cariche o funzioni dello stesso tipo o nello stesso campo prima di tre anni dalla fine del mandato;- nel caso di impresa di editoria, giornalismo, radio, televisione, telefonia, informatica, l’incompatibilità permane e impedisce l’assunzione di ogni attività di governo, perché non è possibile – in questi settori – la costituzione di un fondo cieco. Inoltre, la vendita improvvisa a causa dell’assunzione di una responsabilità di governo, non garantisce in alcun modo l’indipendenza dell’impresa e il distacco del titolare di governo dal sistema informativo già controllato. Altra causa ostativa è la concessione da parte del governo del permesso di trasmettere, sia nel settore pubblico che in quello privato. Chiunque sia beneficiario di concessione governativa - o lo sia stato negli ultimi tre anni - è incompatibile con cariche di governo.
Art. 5 – I casi di incompatibilità dovuti a ragioni diverse dalla proprietà e titolarità di impresa sono regolati da altre leggi. La magistratura ordinaria accerta, su richiesta della parte ritenuta “incompatibile”, l’esistenza effettiva delle condizioni di tale incompatibilità nel caso che esse siano contestate dalla parte interessata.
Furio Colombo

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